L’Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza sul lavoro

L’accordo Stato-Regioni stipulato nell’ambito della conferenza del 21 Dicembre 2011 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, introduce una serie di novità riguardanti la formazione sulla sicurezza sul lavoro per titolari d’impresa, preposti, dirigenti e dipendenti (requisiti minimi, programmi e durata dei corsi).

Il datore di lavoro è tenuto a frequentare un corso della durata di 16 ore qualora in azienda sia riscontrato un livello di rischio basso, di 32 ore in presenza di un rischio medio e di 48 per un rischio alto. Tale formazione deve articolarsi in 4 moduli, riguardanti:

  • normativa sulla sicurezza sul lavoro (Modulo 1),
  • aspetti gestionali e organizzativi della sicurezza in azienda (Modulo 2),
  • misure e metodologie per la valutazione dei rischi (Modulo 3),
  • fornitura di formazione e informazioni ai lavoratori e capacità relazionali (Modulo 4).

La frequenza del corso è obbligatoria per un numero di ore pari al 90% del totale ed è possibile frequentare i primi due moduli online.

Accordo stato-regioni formazione a distanza sicurezza lavoro

Accordo Stato-Regioni dicembre 2011
L'Accordo Stato-Regioni definisce le modalità di formazione sulla sicurezza sul lavoro per diverse figure della sicurezza sul lavoro: RSPP datore di lavoro, lavoratori, dirigenti, preposti. Con specifiche sull'utilizzo della FAD - Formazione a distanza.

L’RSPP, è chiamato a frequentare un corso di aggiornamento ogni 5 anni e può avvalersi della modalità formativa a distanza.

Quanto ai dirigenti, per coloro che devono effettuare un corso sulla sicurezza per la prima volta è previsto un percorso formativo della durata di 16 ore (obbligatorio il 90% delle ore), comprendente un modulo giuridico, uno gestionale e uno metodologico sulla valutazione dei rischi. È esonerato, invece, chi ha già svolto, dopo il 14 agosto 2003, un corso di cui all’articolo 3 del DM 16/01/1997 o un corso per RSPP entro gli ultimi 12 mesi. L’aggiornamento, obbligatorio per tutti e con una frequenza minima del 90%, è fruibile in modalità e-learning e ha una durata di 6 ore.

Per i preposti al loro primo corso in materia sono previste 8 ore (con obbligo di frequenza del 90%) di formazione e 6 di aggiornamento periodico da distribuire nell’arco di 5 anni.

Per ciò che riguarda la formazione dei lavoratori, nell’allegato A viene precisato come essa non debba determinare alcun costo per i destinatari e vada erogata durante il turno di lavoro. I vari corsi formativi sono differenziati in base alla tipologia dei pericoli caratterizzanti l’attività svolta e alla categoria di rischio presente in azienda (basso, medio e alto). Per i dipendenti è previsto un modulo di formazione generale (della durata di 4 ore), comune a tutte le categorie di rischio, da frequentare obbligatoriamente per il 90% del tempo e fruibile anche in modalità online (FAD – Formazione a Distanza). Ciò che differenzia i diversi livelli di rischio è la formazione specifica di 4 ore per un rischio basso, di 8 per un rischio medio e di 12 in caso di rischio elevato.